La normativa per la detrazione fiscale
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Si può portare in
detrazione il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento dei ragazzi dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Il tetto
massimo della spesa sul quale effettuare la
detrazione è fissato dalla normativa in 210 euro l'anno. Le famiglie devono conservare le ricevute
dei pagamenti delle palestre per poter usufruire dell'incentivo
fiscale.
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IL TESTO DEL DECRETO
IL
MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
di concerto
con
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2006, n. 233;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l’on. Giovanna Melandri è stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è
stato conferito l’incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di
delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche
giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;
Visto l’art.
1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, secondo il quale
“all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater)
sono aggiunte le seguenti: << i-quinquies), le
spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze>>”;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di
funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 -
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7,
foglio n. 397, concernente l’attribuzione all’On. Prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto
di dover procedere all’individuazione, in attuazione dell’art. 1, comma 319,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle caratteristiche delle associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica ai fini della predetta detrazione d’imposta,
D E C R E T A
Art. 1
1. Ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per
associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche
di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione
sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o
denominazione sociale dilettantistica;
b) per
palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica
sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi
compresi gli
impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da
quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa,
individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Art. 2
1. Ai fini
della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies
del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa è certificata da
bollettino bancario o postale, ovvero da fattura,
ricevuta o
quietanza di
pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell’articolo 1, recante l’indicazione:
a) della
ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero,
se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice
fiscale, dei soggetti di cui all’articolo 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell’attività
sportiva esercitata;
d) dell’importo
corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici
del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma,
Il
Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive Giovanna Melandri
Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Vincenzo Visco
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
1. Il
comma 319 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha inserito,
al comma 1 dell’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22
dicembre 1986, n. 917), la lettera i quinquies), sì da includere, tra gli oneri detraibili dall’imposta
lorda, “le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
In forza
di tale previsione normativa, le persone fisiche residenti in Italia sono
legittimate – a decorrere dal periodo d’imposta corrispondente con l’anno
solare 2007 - a detrarre dal tributo personale dovuto un importo pari al 19%
della somma corrisposta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi
di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica.
La norma
demanda alla adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la compiuta individuazione sia delle
“associazioni sportive” e delle “palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica”, sia delle caratteristiche
alle quali debbono rispondere tali “soggetti”.
2. Sotto
il primo profilo, va innanzitutto segnalato che la
norma persegue lo scopo di promuovere ed incentivare l’attività sportiva
dilettantistica tra i ragazzi ed i giovani di età compresa tra i cinque ed i
diciotto anni, per gli intuibili effetti di tale pratica, sia sotto l’aspetto
della tutela della salute, in sé considerata, sia sotto l’aspetto della
maggiore diffusione possibile della cultura dello sport.
Se dunque
la menzionata detrazione IRPEF è chiaramente intesa ad incentivare
la pratica sportiva da parte delle giovani generazioni, è di tutta evidenza che
un’interpretazione tesa a limitare eccessivamente il novero dei beneficiari
della detrazione si porrebbe in antitesi con la finalità della disposizione in
esame, fermo restando che la stessa deve essere interpretata in modo coerente
con la ratio che essa sottende, valutata nella più ampia prospettiva della tutela
del diritto alla salute, di cui all’art. 32 della Costituzione.
Partendo
quindi dal tenore letterale della norma, va rilevato che la stessa utilizza un
criterio qualificatorio di natura sostanzialmente
mista, cioè al tempo stesso “soggettivo” ed “oggettivo”,
rinviando da un lato ad una particolare categoria di soggetti giuridici (le “associazioni
sportive”) e, dall’altro, ad una particolare tipologia di attività esercitata
(vale a dire la gestione di palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica).
2.1. Il criterio di natura soggettiva non desta particolari difficoltà
interpretative. Infatti ai fini della
individuazione dei soggetti istituzionalmente deputati alla promozione ed alla pratica
di attività sportive dilettantistiche, soccorre adeguatamente l’art. 90, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale, “le società e
associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica”.
Peraltro
lo stesso comma 17 specifica che le società e associazioni sportive dilettantistiche
“possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di
personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice
civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita
secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalità di lucro”, fermo restando che lo statuto deve essere redatto in
conformità al successivo comma 18. Pertanto l’art. 1, comma 1 lettera a), del
Decreto si limita ad esplicitare che il rinvio alle “associazioni sportive”,
contenuto nella disposizione introdotta dalla legge finanziaria, si estende
anche alle società sportive di capitali o cooperative di cui al comma 17
lettera c) dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,.
2.2. Maggiori complessità ermeneutiche suscita il criterio qualificatorio oggettivo, atteso che l’attività di gestione
di “palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica” può essere svolta sotto differenti forme giuridiche.
In realtà,
la previsione di due distinti criteri qualificatori ai fini del riconoscimento
di una detrazione, è tutt’altro che sconosciuta (in
via di esemplificazione, può rammentarsi che mentre la
lettera i quater dell’art. 15 del t.u.i.r.
è incentrata sul solo criterio soggettivo (in quanto fa riferimento alle
erogazioni effettuate a favore delle “associazioni di promozione sociale
iscritte”), la precedente lettera e), invece, è focalizzata sul solo profilo
oggettivo (nella misura in cui accorda una detrazione per le spese di frequenza
dei corsi di istruzione secondaria e universitaria).
Ciò posto,
la lettera i quinquies del
citato art. 15 TUIR presenta la peculiarità di adottare entrambi i criteri
qualificatori affiancando alla categoria delle associazioni sportive quella, sostanzialmente
innominata, dei soggetti esercenti una determinata attività (ossia la gestione di
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica”).
Dalla ratio della norma discende che i due criteri qualificatori
operano su piani concettuali alternativi. In altri termini la gestione delle
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica non deve essere necessariamente riconducibile
alle associazioni sportive.
D’altro
canto, occorre prendere atto della multiformità dell’esperienza
quotidiana, che presenta numerosi casi di strutture ove si pratica attività
sportiva dilettantistica e che sono gestite in forma di impresa
e per fini di lucro.
Se in
questi casi si negasse la possibilità di beneficiare della detrazione, si
perverrebbe ad una parziale interpretatio abrogans della norma, giacché si priverebbe di autonomo rilievo il criterio “oggettivo”. Inoltre, si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento,
escludendo dall’ambito applicativo della detrazione tutti quei soggetti che
fruiscono di prestazioni rese da soggetti esercenti attività d’impresa e non da
associazioni sportive dilettantistiche, e ciò ancorché il servizio in concreto
fruito sia assolutamente analogo.
Dunque il
comma 1, lettera b) si limita a esplicitare l’autonomia
dei due criteri (soggettivo ed oggettivo), sancendo espressamente che la
detrazione opera anche nel caso di soggetti giuridici privati, quali
imprenditori singoli, società di persone, società di capitali, e che le altre
strutture ed impianti sportivi non possono che formare una categoria aperta,
non predeterminabile ex ante.
3. L’articolo
2, con il quale viene specificato che la spesa deve
essere certificata fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza
di pagamento.